Il testo sarà trasmesso al Parlamento. L'esecutivo dovrà adottare entro 12 mesi uno o più decreti legislativi per definire un quadro normativo organico del settore. Ok della Conferenza anche a Fer X e criteri minimi di prestazione energetica edifici.
Via libera al disegno di legge per la delega al governo sul nucleare.
Il testo, approvato in Consiglio dei ministri lo scorso 28 febbraio, ha ricevuto il parere positivo della Conferenza Unificata nella seduta di questa mattina (30 luglio).
Lo schema di legge delega (link in basso al testo bollinato dalla Ragioneria dello Stato) sarà ora “trasmesso rapidamente al Parlamento, per avviare un percorso molto atteso, che può dare all’Italia l’opportunità di sviluppare un’energia sicura, pulita, innovativa e orientata alla decarbonizzazione”, secondo il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin.
Il provvedimento, spiega una nota del Mase, punta a definire un quadro normativo organico sull’intero ciclo di vita della nuova tecnologia nucleare, sia a fissione sia a fusione.
“L’intesa raggiunta oggi in Conferenza Unificata è il risultato di un confronto costruttivo con Regioni, Province e Comuni, che hanno dimostrato responsabilità e visione condivisa”, come evidenziato dalla viceministra Vannia Gava, presente alla seduta. “Il nucleare di nuova generazione potrà affiancare le fonti rinnovabili, garantendo stabilità e competitività al sistema produttivo. Avanti ora con il confronto parlamentare”.
La stessa Gava ha annunciato oggi che in Conferenza Unificata è stata raggiunta l’intesa su altri due provvedimenti strategici: il decreto che modifica il Fer X Transitorio per tenere la seconda asta dedicata al fotovoltaico con componenti non cinesi e il decreto che aggiorna i criteri minimi di prestazione energetica degli edifici, favorendo l’uso delle rinnovabili e l’integrazione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.
Cosa prevede la legge delega sul nucleare
Per prima cosa, all’art. 1 il Ddl stabilisce che il governo debba adottare entro dodici mesi (dalla data di entrata in vigore della legge) uno o più decreti legislativi per disciplinare diversi aspetti riguardo all’energia nucleare.
Tra questi: produzione di energia nucleare “sostenibile”, anche ai fini della produzione di idrogeno; disattivazione e smantellamento degli impianti esistenti; gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito; ricerca, sviluppo e utilizzo dell’energia da fusione.
Tali decreti sono adottati su proposta del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, di concerto con gli altri ministeri competenti, previa acquisizione dell’intesa della Conferenza Unificata; anche il Consiglio di Stato deve fornire il suo parere, entro 45 giorni da quando è stato trasmesso ciascuno schema di decreto legislativo. Decorso tale periodo, il governo può comunque procedere.
Gli schemi di ogni decreto legislativo “sono trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato”.
L’art. 2 chiarisce gli ambiti della delega.
Il primo, alla lettera a), è “la previsione di un Programma nazionale finalizzato allo sviluppo della produzione di energia da fonte nucleare sostenibile, che concorra alla strategia nazionale per il raggiungimento degli obiettivi di neutralità carbonica, a garantire al Paese la sicurezza e l’indipendenza energetica, a prevenire i rischi di interruzione della fornitura di energia e a contenere i costi della stessa”.
Tuttavia, come abbiamo scritto, restano moltissime incertezze su costi, tempi e fattibilità del “nuovo” nucleare, come recentemente esposto anche da Bankitalia. Per non parlare delle presumibili difficoltà legate al Nimby e all’accettazione di eventuali impianti sui territori.
Altro punto di rilievo del Ddl è la disciplina della sperimentazione, localizzazione, costruzione ed esercizio di impianti per lo “stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito”, nonché di impianti per lo “smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, qualora non riprocessabile, riciclabile o riutilizzabile, e dei relativi sistemi di sicurezza e radioprotezione”.
Previsto il riordino della disciplina di sicurezza, vigilanza e controllo, “anche al fine di valutare l’istituzione di un’autorità amministrativa indipendente per la sicurezza nucleare”.
Si parla anche delle “eventuali modalità di sostegno alla realizzazione di impianti e alla produzione di energia da fonte nucleare sostenibile”.
Il governo quindi potrà valutare eventuali meccanismi per incentivare il nucleare; d’altronde, l’intervento statale appare sempre più necessario nei nuovi investimenti nel settore, come conferma ad esempio il ruolo del governo britannico nel progetto di Sizewell C, che costerà quasi il doppio del previsto e in cui Londra avrà una partecipazione maggioritaria (si veda anche Nucleare, Sizewell C in Gran Bretagna costerà quasi il doppio del previsto).
Il Ddl elenca poi i principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega (art. 3).
In particolare, i decreti legislativi governativi dovranno rispettare le norme Ue sulla tassonomia degli investimenti “sostenibili” e dovranno individuare gli impianti abilitabili, sulla base dei criteri di massima sostenibilità e sicurezza, che utilizzino le migliori tecnologie disponibili, incluse le tecnologie modulari avanzate (come i cosiddetti Smr, Small Modular Reactors).
Autorizzazioni e coperture finanziarie
In tema di autorizzazioni agli impianti, sono previsti procedimenti abilitativi integrati di competenza del Mase; il titolo abilitativo così rilasciato “sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso, comunque denominato, ad eccezione dei provvedimenti di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Inoltre, tali titoli “costituiscono anche variante ai vigenti strumenti urbanistici, qualora necessario per ragioni attinenti alle esigenze di esercizio unitario delle funzioni concernenti l’attuazione delle politiche energetiche da fonte nucleare”.
Si stabilisce poi che gli interventi sugli impianti nucleari “sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e che il relativo titolo abilitativo può comprendere, ove necessario, la dichiarazione di inamovibilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio”.
Da citare anche la “previsione di adeguate garanzie finanziarie, con oneri esclusivamente a carico del soggetto abilitato, per la gestione dell’intero ciclo di vita dell’impianto medesimo, anche tramite costituzione di uno o più fondi destinati alla copertura dei costi per la disattivazione degli impianti stessi e per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito fino allo smantellamento finale”.
Andranno determinati i criteri per attribuire eventuali forme di sostegno agli operatori che intendano esercitare le attività nucleari, “sulla base anche del principio di valorizzazione della maggiore coerenza con il Programma nazionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a)”.
Quanto alle coperture finanziarie (art. 4), per l’attuazione degli investimenti previsti dalla delega si provvede a valere sulle risorse assegnate al Mase, nella misura di 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2027, 2028 e 2029.
Mentre per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere v) e z) riguardanti le campagne informative ai cittadini e alle popolazioni direttamente interessate, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2025 e di 6 milioni per il 2026.
- Testo bollinato (pdf)
