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DIRITTI INTERNAZIONALE. Israele ha degli obblighi precisi che continua a violare, e da questo punto di vista la qualifica di Hamas e delle sue azioni come terroristiche e persino la questione della sovranità palestinese non cambiano il quadro

Palestinesi rifugiati in un ospedale di Khan Younis durante un bombardamento foto Ap foto Ap

Dall’attacco dell’7 ottobre si ripete che Israele ha diritto a difendersi; gran parte dei leader Usa e Ue, con qualche eccezione, aggiungono «rispettando il diritto internazionale». Ma questo cosa significa?

A Gaza, Israele è potenza occupante in quanto esercita un’autorità di fatto sui confini terrestri, marini e aerei, controllandone l’accesso a persone, merci (compresi medicinali), acqua, fonti di energia. L’articolo 42 del Regolamento dell’Aja del 1907, recita: «Un territorio è considerato come occupato quando si trovi posto di fatto sotto l’autorità dell’esercito nemico». Non si menziona la presenza di truppe sul territorio, e dunque il ritiro da Gaza del 2005 non modifica lo status dell’occupante. E infatti come è tale è considerato dalle Nazioni unite, dalla Corte penale internazionale, dalla Croce Rossa.

La popolazione occupata non ha alcun dovere di obbedienza nei confronti della potenza occupante (articoli 45 e 68 della quarta Convenzione di Ginevra del 1949); può agire per veder riconosciuto il suo diritto all’autodeterminazione, anche con la lotta armata (risoluzioni dell’Assemblea generale delle Nazioni unite n.2649(XXV), del 30 novembre 1970, e n.35/35, del 14 novembre 1980).

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Il conflitto fra Israele e Palestina è qualificato come conflitto internazionale sia dalla dottrina giuridica maggioritaria, sia dalla prassi giurisprudenziale israeliana. In questo contesto le azioni compiute da Hamas violano senz’altro molteplici divieti del diritto internazionale umanitario, specificamente codificati nel primo Protocollo Addizionale del 1977: diritto alla protezione delle popolazioni, divieto di atti o minacce per diffondere il terrore, divieto di attacchi indiscriminati. Ne derivano crimini contro l’umanità e crimini di guerra, come sancito agli articoli 7 e 8 dello statuto della Corte Penale Internazionale, ratificato dallo Stato della Palestina nel 2015.

Ma che dire della risposta di Israele? Nel discorso pubblico occidentale

si insiste sul suo diritto all’autodifesa, riconosciuto come «diritto intrinseco» o «diritto naturale» dall’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Ma già nel 2004 la Corte Internazionale di Giustizia ha negato che Israele possa invocare l’articolo 51 contro attacchi provenienti dal territorio occupato. Essendo Israele potenza occupante, non si tratta di un atto di aggressione. In ogni caso nemmeno il diritto alla legittima difesa potrebbe legittimare le violazioni del diritto umanitario.

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Dunque, la risposta di Israele deve rispettare principi di precauzione, distinzione fra combattenti e non combattenti e proporzionalità. La violazione di tali principi comporta (anche) la responsabilità individuale per crimini di guerra da parte dei singoli autori materiali. Questo vale per i bombardamenti indiscriminati come per il crimine di starvation, ossia far soffrire la fame ai civili come metodo di combattimento (articolo 54 del primo Protocollo Addizionale del 1977, Statuto della Corte Penale Internazionale art. 8(2)(b)(xxv)) mentre la potenza occupante ha l’obbligo di fornire cibo e materiale medico alla popolazione del territorio occupato (articolo 55 della quarta Convenzione di Ginevra del 1949). È vietato alla potenza occupante sottoporre l’intera popolazione del territorio occupato a una punizione collettiva per un atto commesso da alcuni suoi membri (articolo 50 dei regolamenti dell’Aja del 1907 e art. 33 della quarta Convenzione di Ginevra); sono vietate rappresaglie di guerra, quale l’interruzione dell’accesso all’acqua potabile e alle fonti di energia per tutta la popolazione civile palestinese, (articolo 51(6) del primo Protocollo Addizionale); è vietato il trasferimento forzato della popolazione civile per poter creare delle zone dove le operazioni belliche possano essere liberamente condotte (articolo 85(4)) come invece disposto dal comunicato del 13 ottobre con cui l’esercito ha ordinato «l’evacuazione di tutti i civili dalla città di Gaza per la loro sicurezza e protezione» (sic!) ingiungendo loro di spostarsi nell’area a sud di Wadi Gaza.

Insomma, come potenza occupante – lo ha riconosciuto la sua stessa Corte suprema (sentenza 30 giugno 2004) – Israele ha degli obblighi precisi che continua a violare, e da questo punto di vista la qualifica di Hamas e delle sue azioni come terroristiche e persino la questione della sovranità palestinese non cambiano il quadro. Ma il Consiglio di sicurezza non riesce a superare il veto degli Usa neppure per chiedere il cessate il fuoco. D’altra parte è dal 1948 che Israele ignora le risoluzioni delle Nazioni unite